Risponde per concorso nella sottrazione fraudolenta di imposte ex art. 11 D.Lgs. 74/2000, chi si rende cessionario delle quote sociali di una s.a.s. possedute dalla contribuente tenuta al versamento; quote pertanto aggredibili dall'Erario.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, secondo cui, in particolare, è pur vero che nella società in accomandita semplice, come per tutte le società di persone, le quote dei soci non possono formare oggetto di espropriazione fino a quando non si verifichi lo scioglimento della società o del rapporto limitatamente al socio debitore.
Ma nel caso di specie, tuttavia – conclude la Corte con sentenza n. 35853 del 31 agosto 2016 – la circostanza che la società fosse in liquidazione e che la contribuente fosse l’’unica socia, ne rendeva le quote cedute liberamente pignorabili ed espropriabili.
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