Molto frequentemente i datori di lavoro si trovano nella necessità di ricorrere alla stipula di contratti a termine per sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo. In tali casi è bene conoscere gli sgravi a cui si ha diritto e le modalità per beneficiarne.
L'articolo 4, del testo unico a tutela della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151 del 2001) riconosce, in via strutturale, lo sgravio del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità, di paternità o parentale.
La sostituzione può avvenire anche utilizzando personale somministrato.
Possono usufruire dell’incentivo contributivo le aziende che al momento dell’assunzione del lavoratore abbiano alle proprie dipendenze una forza occupazionale inferiore alle 20 unità (i.e. lavoratori dipendenti).
Nella determinazione del numero dei dipendenti vanno considerati i lavoratori di qualunque qualifica, compresi i dirigenti, i lavoranti a domicilio e i lavoratori part time, computati in proporzione all’orario svolto.
Sono invece esclusi dal computo:
In caso di somministrazione di lavoro il parametro di riferimento è la base occupazionale dell’azienda utilizzatrice.
L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi ai fini assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro nonchè dei premi assicurativi ai fini INAIL. Non è quindi soggetta a sgravio la quota a carico del lavoratore.
Lo sgravio spetta alla generalità dei datori di lavoro, aventi o meno la qualifica di imprenditori, dal giorno dell’assunzione del lavoratore fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione di lavoro, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di somministrazione le somme ottenute a titolo di sgravio.
Lo sgravio è applicabile anche:
se la lavoratrice sostituita opta per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto (INPS, messaggio 20/01/2011, n. 1382);
Le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro, per usufruire del beneficio, deve presentare una apposita autocertificazione alla sede INPS competente nella quale attesta il requisito dimensionale e l'assunzione in sostituzione.
Per lo sgravio del premio assicurativo INAIL, la domanda di ammissione si presenta nella dichiarazione delle retribuzioni.
Lo sgravio contributivo si applica anche per le ipotesi di assunzione, con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, di lavoratori per la maternità di lavoratrici autonome.
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