Sostitutiva aperta ai finanziamenti per pagare vecchi debiti

Pubblicato il 12 gennaio 2012


Favorire l’accesso al credito. Questo è il fine che persegue la norma che stabilisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento. La risoluzione n. 121 del 13 dicembre 2011 ammette, quindi, il regime di favore anche per i finanziamenti contratti allo scopo di estinguere precedenti debiti.


La delucidazione richiesta all’Agenzia delle entrate, con istanza che ha dato il via alla pubblicazione della risoluzione n. 121 del 13.12.2011, ha per ambito le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, di durata superiore a 18 mesi, per le quali il regime presente nell’articolo 15, D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l’applicazione dell’imposta sostitutiva in luogo dell’imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, della tassa di concessione governativa.


Il dubbio è sorto di fronte ad un contratto di finanziamento richiesto da una holding la quale, poi, girerà la somma ricevuta alle società controllate, pro-quota, le quali a loro volta provvederanno a sanare vecchi debiti.


Qui si innestano le perplessità avanzate da alcuni uffici territoriali delle Entrate a loro volta generate dall’emanazione della sentenza, da parte della Corte suprema di cassazione, n. 5270 del 5.5.2009, che in materia di applicazione dell’imposta sostitutiva in parola si è così espressa:


(…) la ratio legis della norma di agevolazione prevista dal citato DPR n. 601 del 1973, art. 15, (…) è indubbiamente da ricercare nel favore che il legislatore intende accordare agli investimenti produttivi, nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale”.


Tale affermazione è stata letta, come si è detto, nel senso di ritenere applicabile l’imposta sostitutiva solo per finanziamenti diretti a sostenere investimenti produttivi in quanto generatori di nuova ricchezza da parte del richiedente; al contrario non potrebbe darsi seguito al regime di favore nei casi di finanziamenti richiesti al solo fine di estinguere debiti pregressi.


Sulla scorta di queste considerazioni, è stata esclusa, da parte di uffici delle Entrate, l’applicazione dell’imposta sostitutiva quando lo scopo del finanziamento richiesto fosse quello di pagare vecchie pendenze data l’assenza di scopi produttivi.


LA FINALITA’ DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA


Il sorgere di numerosi contenziosi ha portato l’Agenzia a fare chiarezza sull’argomento partendo dall’esame della disposizione in discussione ossia l’articolo 15, D.P.R. n. 601/1973.


Nelle sua enunciazione non si coglie alcun riferimento al fatto che il finanziamento debba essere diretto a specifiche finalità, bensì si ravvisa un intento legislativo di favorire l’acceso al credito al fine di aumentare la capacità del richiedente di attingere a nuove capacità finanziarie.


In particolare le operazioni di credito a medio e lungo termine – superiori a 18 mesi – scontano un’imposta sostitutiva in luogo di quelle ordinariamente applicabili qualora sussistano due requisiti, uno soggettivo ed uno oggettivo:

  1. il soggetto erogatore deve essere qualificato per erogare le somme oggetto di finanziamento (aziende ed istituti di credito, Cassa Depositi e Prestiti, enti ed istituti previdenziali per i mutui rilasciati a dipendenti)

  2.  il finanziamento, che concede una provvista di denaro, deve avere una durata contrattuale superiore a 18 mesi (tranne particolari eccezioni elencate nell’articolo 16 del Decreto 601).


LA CONCLUSIONE


Conclusivamente deve affermarsi che


Tale interpretazione risulta in linea con quanto sostenuto dalla stessa Amministrazione finanziaria – risoluzione n. 68 del 2008 – quando si è precisato che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine trova spazio anche nei casi di erogazione di somme da parte di enti di previdenza a favore dei propri iscritti, usate per definire il contratto di mutuo acceso in precedenza per acquistare l’abitazione principale.


In sostanza la risoluzione n. 121 osserva che quanto appena asserito non è in contrasto con quanto disposto nella sentenza n. 5270/2009 poiché ciò che porta il finanziamento a beneficiare del regime di favore è la dazione di una provvista finanziaria.


Diversamente, la fattispecie studiata nella sentenza 5270 attiene ad un finanziamento con iscrizione ipotecaria volontaria che l’ufficio tributario ha ridenominato “atto di dilazionamento di un debito a fronte di pregressa scopertura di conto corrente bancario”.


In realtà si tratta di un negozio in cui l’oggetto non è l’erogazione di una somma a credito, già effettuata e già utilizzata, bensì di un nuovo termine per la restituzione del credito.


In questo caso deve negarsi l’applicabilità dell’imposta sostitutiva essendo del tutto assente la concessione di un finanziamento ovvero la provvista di danaro incentrandosi, il contratto, nella rimodulazione dei modi e dei tempi per la riscossione del credito.


Ulteriore conforto alla tesi contenuta nella risoluzione 121 arriva dall’Agenzia del territorio – circolare n. 240 del 1999 – che, sulla scorta del parere dell’interpellata Avvocatura dello Stato,  ha dichiarato essere la disciplina dell’articolo 15 in argomento diretta ad incentivare le operazioni creditizie a favore delle attività economiche e perciò non trova applicazione quando non viene erogata nessuna forma di finanziamento ma venga solo pattuito un piano di rientro da una esposizione maturata in passato.

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