Con circolare n. 235 del 30 dicembre 2016, l’INPS ha riepilogato le principali indicazioni interpretative dell’art. 45 del D.L. n. 189/2016 che prevede misure a sostegno del reddito per i lavoratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici accaduti nel 2016.
I chiarimenti riguardano in particolare la gestione:
delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria;
dell’assegno ordinario e assegno di solidarietà a carico dei fondi di solidarietà;
degli ammortizzatori sociali in deroga.
Per quanto concerne l’individuazione della sede dell’Istituto competente per le domande di integrazione salariale ordinarie, viene specificato che:
se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva. Nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’area metropolitana o in una provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva;
se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’azienda.
Ricorda, inoltre, la circolare che i datori di lavoro che presentino domanda di CIGO sono dispensati dal rispettare i termini di presentazione delle domande e le procedure di informazione e consultazione sindacale, oltre ad aver diritto alla deroga dei limiti di fruizione.
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