Il Decreto Sostegni ter (Dl n. 4/2022), di recente emanazione, ha introdotto una disposizione che estende espressamente il diritto all'indennizzo per danni da vaccino di cui all'articolo 1 della Legge n. 210/1992 anche a chi riporti conseguenze dannose a causa della vaccinazione anti Covid.
Si prevede, nel dettaglio, che l'indennizzo in oggetto spetti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2, raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.
Il diritto all’indennizzo di cui all'art. 20 del Dl spetta non solo alle categorie con obbligo vaccinale ma a tutti coloro che, sottoposti alla vaccinazione, abbiano riportato danni.
Questo, alla luce dell'espressa previsione contenuta nella norma - in cui si fa riferimento a "vaccinazione anti Sars-CoV2, raccomandata" - in linea con l'interpretazione affermata dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui gli indennizzi ex Legge n. 210 devono essere riconosciuti anche per danni derivati da vaccinazioni "raccomandate".
L'intervento prevede uno stanziamento valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del ministero della Salute che provvederà al relativo trasferimento alle Regioni e alle Province autonome, nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi.
Sarà lo stesso ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, a stabilire, con apposito decreto, le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.
Per come previsto dalla Legge n. 210/1992, l'indennizzo in oggetto consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato alla luce della tabella B allegata alla Legge n. 177/1976, come modificata dall'articolo 8 della Legge n. 111/1984; esso è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
I soggetti beneficiari potranno ottenere, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 % dell'indennizzo dovuto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Per richiedere l'indennizzo, i soggetti interessati dovranno presentare istanza alla ASL competente, indirizzata al ministro della Salute, entro il termine perentorio di tre anni.
I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione comprovante la vaccinazione (dati relativi al vaccino, manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione ed entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto), l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
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