La legge di conversione del decreto Sostegni bis (n. 73/2021), dopo aver ottenuto l’ok della Camera, attende ora il via libera definitivo del Senato. Il Testo blindato dovrà, infatti, essere approvato entro il prossimo 24 luglio.
A seguito delle numerosissime modifiche introdotte a Montecitorio, il Dl Sostegni bis vede raddoppiare da 45 a 91 il numero di provvedimenti attuativi rispetto al testo entrato in vigore il 26 maggio dopo l’ok del Consiglio dei ministri. L’aumento dei provvedimenti attuativi è da attribuire non tanto al fatto di aver inglobato al suo interno il cosiddetto decreto legge Fisco-Lavoro (Dl 99/2021), che prevedeva solo due provvedimenti attuativi, ma soprattutto alle modifiche dell’ultima ora introdotte per estendere gli aiuti e i bonus alle categorie colpite dagli effetti economici della pandemia.
Intanto, otto dei 45 decreti attuativi contenuti nel testo varato dal Cdm sono stati già approvati, come per esempio quello con le risorse per Alitalia a quello con gli aiuti alle famiglie per pagare gli affitti; ora, si attende il turno di quelli introdotti in sede di conversione, relativi ai nuovi crediti d’imposta come, per esempio, quelli per l’alta formazione 4.0, quello per i titolari di impianti pubblicitari, i contributi a fondo perduto per la ristorazione collettiva e quello per il rimborso della prima rata Imu.
Il nuovo art. 48-bis del decreto Sostegni bis prevede un nuovo tax credit per le imprese che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello, che viene riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. È necessario per ottenerlo aver effettuato spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021, per i soggetti “solari”).
Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese, nel limite massimo complessivo delle risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021.
Per ciascuna impresa beneficiaria, vengono agevolate le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione:
attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero;
negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale “Industria 4.0”.
Altro credito d’imposta è quello previsto all’articolo 60-bis, che riconosce un bonus alle imprese (e non più solo ai soggetti pubblici e privati) che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.
Il tax credit sarà riconosciuto:
fino al 100% per le piccole e micro imprese,
fino al 90% per le medie imprese,
fino all’80% per le grandi imprese
dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Le regole per tale bonus saranno definite da un successivo decreto attuativo.
La legge di conversione del Sostegni bis è intervenuta anche in soccorso delle società benefit profondamente colpite dalla crisi economica connessa alla pandemia da Covid-19. Non solo ha, infatti, ampliato il novero delle spese di costituzione e trasformazione su cui calcolare il credito d'imposta del 50%, comprendendo anche le spese notarili e di consulenza, ma ha anche elevato l'importo massimo del bonus utilizzabile in compensazione, innalzandolo a 10.000 euro.
È stato l'art. 38 ter del decreto Rilancio (n. 34/2020) a prevedere un credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea e sugli aiuti di stato.
Il Sostegni bis, nel suo iter di conversione in legge, ha ora previsto la proroga dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2021: un anno in più rispetto alla previsione originaria.
Importante anche la modifica riguardante il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo. Un emendamento inserisce una nuova disposizione che consente di ottenere un credito ridotto ai soggetti che esercitino attività di commercio al dettaglio con ricavi/compensi maggiori di 15 milioni di euro.
In particolare, si prevede che il credito d’imposta possa spettare, sui canoni corrisposti per i mesi da gennaio a maggio 2021, “anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto” nella misura del 40% (locazione/leasing/concessione) e del 20% (affitto d’azienda e contratti a prestazioni complesse comprensivi di immobili).
Resta ferma la condizione del calo del fatturato, così come riformulata dal decreto “Sostegni-bis” che richiede che “l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Le suddette imprese possono usufruire del credito d’imposta:
nella misura del 40% dei canoni di locazione (o leasing o concessione) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (invece dell’ordinaria misura del 60% spettante ai soggetti con ricavi inferiori a 15 milioni di euro);
nella misura del 20% dei canoni di affitto d’azienda (o contratti a prestazioni complesse) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 (al posto dell’ordinaria misura del 30% spettante ai soggetti con ricavi inferiori a 15 milioni di euro).
Importanti novità in materia di banche popolari arrivano dalla conversione in legge del Dl n. 73/2021.
Si prevede che in caso di morte del socio, gli eredi potranno subentrare nella partecipazione del socio deceduto e avere, così, il diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell’insussistenza degli stessi requisiti.
Fino a quel momento, potranno comunque esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, ferme restando le indicazioni sulle conseguenze connesse al superamento dei limiti alla detenzione di azioni.
Agli eredi a cui venisse rifiutata l’ammissione a socio o nei confronti dei quali si dovesse accertare l’insussistenza dei requisiti di ammissione verrà riconosciuto il diritto al rimborso delle azioni.
In tutti i casi di rimborso delle azioni a seguito di recesso, morte del socio con rifiuto all’ammissione degli eredi o con accertata insussistenza dei requisiti di ammissione, o esclusione del socio, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni si applicheranno i criteri del Codice civile in tema di recesso da una società per azioni. Di conseguenza, alle banche popolari non saranno più applicabili le disposizioni dettate dagli artt. 2534 e 2535 comma 2 primo periodo C.c. in tema di morte del socio e liquidazione della partecipazione sociale.
Le banche popolari dovranno adeguare i propri statuti sociali alle nuove disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, senza che i soci maturino il diritto di recedere.
Il Sostegni bis interviene anche sulle decorrenze dei decreti attuativi della riforma dello sport, oltre a ridefinire la documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione nel prossimo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che sarà istituito presso il Dipartimento per lo sport (in sostituzione dell’attuale registro tenuto dal CONI).
Il decreto relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (Dlgs n. 36/2021), fatta eccezione per alcuni articoli per i quali resta ferma la data del 1° gennaio 2022, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 .
Stessa data anche per il DLgs. 37/2021 (in materia di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo) e il DLgs. 38/2021 (in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), mentre il DLgs. 40/2021 (in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali) si applicherà dal 1° gennaio 2022.
Il decreto relativo all’istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica (Dlgs n. 39/2021) sarà, invece, operativo dal 31 agosto 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023.
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