Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 INPS ha riepilogato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dell’indennità di disoccupazione agricola, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Di seguito si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, co. 5, del D.Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2021 e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto:
Detti importi massimi devono essere incrementati, nella misura ulteriore del 20%, per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
I massimali mensili previsti dall’art. 10, co. 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2021, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi, sono pari a:
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.227,55 euro per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’art. 26 della L. n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.227,55 euro per il 2021.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2021, 1.335,40 euro.
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2020, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.
Pertanto, tali importi sono pari a 1.199,72 euro (per ciò che riguarda il massimale più alto) e a € 998,18 (quanto al massimale più basso).
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, a 595,93 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della L. n. 41/1986.
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