L’articolo 1 del DL Sostegni – n. 41/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo – con riferimento agli aiuti alle imprese richiama i limiti della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Dunque, vi è il ritorno alla disciplina comunitaria: nasce l’obbligo di sommare tutti gli aiuti di Stato utilizzati dalle aziende componenti il gruppo solo in presenza del controllo giuridico da parte della capofila.
Ciò implica che viene superato lo scoglio per cui, dato il concetto ampio di imprese collegate, si poteva andare incontro, con il superamento del tetto cumulato di aiuti, ad una massiccia restituzione degli stessi.
Inoltre, la normativa italiana si adegua ai nuovi tetti inseriti nell’ultima modifica al Temporary Framework comunitario.
Il limite generale sale da 800mila euro a 1,8 milioni, quello per l’agricoltura tocca i 225mila euro (in precedenza erano 100mila), mentre per il settore della pesca si passa da 120mila a 275mila euro.
Il massimale per gli aiuti a copertura dei costi fissi passa da 3 a 10 milioni di euro ma è riservato a chi ha avuto nel 2020 una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.
Azzeramento per legge in caso di cartelle esattoriali non superiori a 5mila euro, derivanti da affidamenti al riscossore effettuati dal 2000 al 2010, se il debitore ha un reddito imponibile non superiore a 30mila euro per l’anno d’imposta 2019.
Il nuovo Decreto Sostegni rivede l’originaria ipotesi di cancellazione dei ruoli tributari: ridotta la fase temporale (si parlava dal 2000 al 2015) ma il debito a cui riferirsi è quello alla data di entrata in vigore del decreto legge e non all’importo originario. Ciò implica che potranno rientrare nel condono anche partite di conto che inizialmente risultavano superiori a 5000 euro.
Il limite è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; non rilevano, invece, gli interessi di mora e l’aggio di riscossione.
Non vi sono preclusioni soggettive: la cancellazione produce effetti sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche.
Un decreto del Mef, da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del decreto, dovrà indicare le disposizioni attuative della sanatoria, compresa la data di riferimento dell’annullamento del debito.
Fino a quel momento, le attività di recupero per debiti non superiori a 5.000 euro sono sospese.
Il termine per i pagamenti delle somme dovute all’agente della riscossione è stato nuovamente prorogato: ora è il 30 aprile.
Tale data è la stessa per la sospensione delle azioni esecutive da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, compresi i pignoramenti degli stipendi.
Sempre il 30 aprile è il termine per il blocco delle verifiche delle pubbliche amministrazioni, per pagamenti superiori a 5mila euro.
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento e i relativi termini di prescrizione, il posticipo è di due anni.
Con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire entro il termine del 10 giugno 2021 e cioè nei sei mesi successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020.
Si noti come lo slittamento si riferisca non solo alle fatture elettroniche ma riguardi tutti i documenti oggetto di conservazione elettronica.
Infine, la proroga trova applicazione anche per coloro con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
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