Sospeso l’avvocato che moltiplica i pignoramenti contro lo stesso debitore

Pubblicato il 24 novembre 2017

Sanzione disciplinare confermata dalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione per quattro mesi, irrogata nei confronti di un avvocato che aveva promosso, in violazione dell’articolo 66 del Codice deontologico forense, ben 52 procedure esecutive presso terzi contro lo stesso debitore, con aggravio di spese legali in capo a quest'ultimo.

Il legale aveva avanzato ricorso in sede di legittimità lamentando, tra gli altri motivi, che la decisione con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la misura disciplinare fosse carente di motivazione.

Censurato l'elevato numero di procedure in assenza di effettive ragioni di tutela

Doglianza, questa, non condivisa dal Massimo Collegio il quale, con sentenza n. 27897 del 23 novembre 2017, ha sottolineato come, per contro, la pronuncia del CNF avesse correttamente preso in esame il provvedimento del COA, ritenendo la condanna giustificata dall'avere il professionista promosso nei confronti del debitore un elevatissimo numero di procedure esecutive presso terzi anziché un'unica procedura, con aggravio di spese legali.

Il CNF, in questo contesto, aveva sostenuto che la sentenza dell’Ordine territoriale, fondata sulle "risultanze istruttorie" fosse correttamente motivata nonché fondata sulle "risultanze istruttorie", giudicando, per contro, "inutilmente vessatorie" le iniziative giudiziarie dell’avvocato.

La decisione impugnata aveva poi rinviato, per quel che concerne la ricostruzione dei fatti, alla sentenza di primo grado, recependola totalmente, come del resto – ha sottolineato la Suprema corte - “è possibile in sede di appello”.

Nella stessa, era stata anche formulata, a seguire, un’autonoma e puntuale valutazione, in quanto il CNF aveva sottolineato come l'elevato numero di procedure instaurate nei confronti dell'unico terzo debitore fosse stato promosso in “assenza di effettive ragioni di tutela per le parti”, e questo anche in considerazione del fatto che il terzo aveva negato di essere debitore della esecutata.

Argomentazione, questa, che, a detta degli Ermellini, aveva ed ha portata decisiva, in quanto “idonea a giustificare, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, l'abusività della moltiplicazione delle procedure anche alla luce di quanto insegnano le Sezioni Unite in ordine all'indebito frazionamento del credito”.

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