Arrivano dall’Inps opportuni chiarimenti in ordine alla sospensione del Reddito di cittadinanza ed al rapporto che tale misura, prevista dalla legge di Bilancio 2023, ha con la presentazione della domanda per fruire dell’assegno unico e universale per i figli carico di cui al D.Lgs. n. 230/2021.
Già con precedente messaggio n. 2632/2023 l’Istituto ha rappresentato, per i destinatari del provvedimento di sospensione del Reddito di cittadinanza, la possibilità di presentare la domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico come importo integrativo del Reddito di cittadinanza.
Vediamo ora gli ulteriori chiarimenti contenuti nel messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023, ricordando che i nuclei già beneficiari di Rdc al cui interno sono inclusi figli minorenni e figli disabili proseguiranno nella fruizione fino al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 6, D.L. n. 48/2023), mentre quelli con figli maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 230/2021, pur sospesi dalla fruizione di Rdc, non cessano dal diritto alla prestazione familiare, la cui continuità è garantita fino al compimento dei ventuno anni.
L’Inps ricorda in via preliminare che la commistione tra le due prestazioni ha il proprio presupposto nell’art. 7 del D.Lgs. n. 230/2021, a norma del quale la domanda di Reddito di cittadinanza già presentata costituisce titolo anche per la percezione della quota eventualmente spettante per la prestazione AUU erogata unitamente al Rdc.
Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, da parte dell’Istituto sono state quindi richieste all’utenza le sole integrazioni necessarie mediante i modelli “AU-COM” (a tale proposito, si veda “Modello Rdc – Com AU: più semplice ottenere gli arretrati”) e, a decorrere dal 1° marzo 2022, sono stati riconosciuti d’ufficio ai nuclei familiari con figli minori, o maggiorenni con i requisiti previsti dalla legge, il Reddito di cittadinanza e la quota supplementare di assegno unico e universale.
NOTA BENE: la misura complessiva dell’integrazione AUU su Rdc è sempre inferiore alla misura dell’assegno unico, poiché determinata sottraendo dall'importo spettante a titolo di assegno unico e universale la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del D.L. n. 4/2019.
Con l’entrata in vigore del Decreto lavoro, prosegue l’Istituto, nulla cambia per i nuclei familiari con figli minori o disabili, per i quali la fruizione del Reddito di cittadinanza è garantita sino al 31 dicembre 2023.
Diversa è invece la questione per i nuclei con Rdc sospeso nel mese di luglio e per quelli che lo avranno sospeso nelle mensilità successive, tenuto conto della maturazione della settima mensilità di percezione della prestazione.
Ci si riferisce ai nuclei con figli che si trovano nelle seguenti condizioni:
In tali casi l’integrazione AUU su Rdc per la mensilità di luglio sarà regolarmente corrisposta il 27 agosto; con riferimento alle mensilità successive, invece, l’Inps precisa che, a conferma di quanto già espresso con messaggio n. 2632/2023 relativamente alla possibilità di presentare una nuova domanda di AUU, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.
Nel caso di presentazione della domanda di Assegno unico universale, l’Inps liquiderà sulla carta Rdc le mensilità non corrisposte e avvierà il pagamento di AUU dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel frattempo, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a titolo di AUU avverrà senza soluzione di continuità sulla carta Rdc che verrà mantenuta attiva, con l’obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli.
NOTA BENE: i successivi pagamenti eventualmente effettuati sulla carta Rdc saranno effettuati in misura intera, in quanto la prestazione familiare spetta in misura piena nelle ipotesi in cui non venga percepito il Rdc, sino alla mensilità in cui si avvia il primo pagamento della prestazione di AUU.
Se, invece, il cittadino non presenta la domanda per la fruizione della misura di AUU, l’Inps garantisce la fruizione della prestazione per i figli maggiorenni per i quali ricorrano tutti i requisiti previsti dalla legge con erogazione sulla carta Rdc, senza soluzione di continuità fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
NOTA BENE: per la mensilità di luglio si percepirà la sola integrazione e il pagamento avverrà sulla carta entro il 27 agosto; per tutte le successive mensilità, e fino a febbraio 2024, l’importo integrale di AUU sarà liquidato sulla stessa carta Rdc senza subire decurtazioni.
L’Istituto, infine, ricorda che dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 giugno 2024 tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione con riconoscimento di eventuali arretrati dal 1° marzo 2024.
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