La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1 del Decreto-legge n. 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), nella parte in cui impone di sospendere l’erogazione del reddito di cittadinanza nei confronti del beneficiario o del richiedente a cui è applicata una misura cautelare personale.
La questione di legittimità è stata sollevata dal GIP del Tribunale di Palermo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 27, primo e secondo comma, 29, 30 e 31 della Costituzione e al principio di ragionevolezza, nonché all’art. 117, primo comma, Cost.
A detta del Giudice rimettente, il beneficiario, con la predetta sospensione, sarebbe privato di un sostegno economico che potrebbe anche configurarsi come condizione imprescindibile alla sua sopravvivenza, a pregiudizio della sua libertà e dignità, senza una ragione giustificatrice diversa da quella squisitamente sanzionatoria e punitiva.
Inoltre, verrebbero ingiustificatamente limitati anche gli obiettivi di inserimento lavorativo e di formazione, nonché la funzione di sostegno riconosciuta alla provvidenza medesima.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 126 del 21 giugno 2021, ha ritenuto infondati tutti i predetti rilievi, spiegando che il reddito di cittadinanza non ha natura meramente assistenziale, posto che esso è accompagnato da un percorso formativo e d’inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l’espulsione dal percorso medesimo.
Ne discende che la sospensione del beneficio non ha, di per sé, una ragione punitiva e sanzionatoria, ma si collega agli obiettivi dell’intervento legislativo stesso.
Difatti, la presenza di specifiche e severe condizioni per la richiesta e per il mantenimento del beneficio, oltre a dar corpo al particolare requisito morale sotteso dall’istituto, è anche strumentale all’effettiva realizzazione del percorso d’inserimento lavorativo, che può essere ostacolato o addirittura impedito dalla misura cautelare.
La sospensione in esame, dunque, risulta essere “espressione della discrezionalità attribuita al legislatore” e non si presenta affetta da quella irrazionalità “manifesta e irrefutabile” che richiederebbe la declaratoria d’illegittimità costituzionale.
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