La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza n. 14905 del 16 luglio 2015, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall’attività professionale, irrogata ad un avvocato per aver proposto al proprio cliente di documentare falsamente l’interruzione di un termine prescrizionale.
Al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente ad un sinistro stradale, ossia, il legale aveva proposto al suo assistito di utilizzare un avviso di ricevimento relativo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di assicurazione in relazione ad altro sinistro.
La Suprema corte, in primo luogo, ha ritenuto i motivi del ricorso “inammissibili” in quanto con gli stessi era stato chiesto ai giudici di Cassazione il riesame degli elementi probatori emersi agli atti ed un nuovo e favorevole giudizio sul merito della controversia, senza, tuttavia, che fossero stati soddisfatti gli oneri di specificità e di autosufficienza.
Inoltre – sempre secondo i giudici di legittimità - i motivi erano da ritenere infondati laddove lamentavano vizi di motivazione quando, per contro, l’organo giudicante nel merito, attraverso una motivazione congrua e logica, aveva reso conto delle ragioni in base alle quali era pervenuto a rendere il giudizio di responsabilità a carico del legale.
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