Sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto

Pubblicato il 15 ottobre 2014 Continua, presso la commissione Giustizia del Senato, l'esame degli emendamenti al testo del Decreto legge n. 132/14, contenente nuove norme in materia di processo civile.

In particolare, nella seduta del 14 ottobre 2014, la commissione ha proceduto con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del testo, concernente la riduzione del termine di sospensione feriale e delle ferie dei magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.

Tutti gli emendamenti presentati sono stati respinti, ritirati, o dichiarati decaduti ad eccezione dell'emendamento 16.7, approvato, e con cui il comma 1 dell'articolo 16, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, il relativo periodo fissato dalla norma “dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno”, viene sostituito con le date “dal 1º al 31 agosto di ciascun anno”.

Sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 (negoziazione assistita in tema di separazione personale, di divorzio e modifica delle relative condizioni) e 12 (separazione consensuale e divorzio a richiesta congiunta innanzi all'ufficiale dello stato civile), il Governo si è riservato di esprimere il proprio parere nel corso della prossima seduta.

Nuovi emendamenti introduttivi del divorzio breve

Sempre con riferimento a questi due articoli, sono stati presentati nuovi emendamenti attraverso cui verrebbe introdotta la disciplina del divorzio breve all'interno delle norme del Decreto 132/2014.
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