Sospensione didattica in presenza, online le domande di congedo
Pubblicato il 08 febbraio 2021
Disponibile la procedura per l’invio on line delle domande di congedo straordinario per sospensione dell’attività didattica in presenza, di cui all’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021.
Sospensione didattica in presenza, soggetti interessati
Il congedo straordinario si rivolge:
- ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza;
- ai i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.
Sospensione didattica in presenza, come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS. Si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.
Sospensione didattica in presenza, modalità di fruizione
Si ricorda che:
- il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”);
- il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei Dpcm del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.