L’Inail, con la circolare 18 dicembre 2020, n. 45, comunica le istruzioni operative per la sospensione dei versamenti dei premi assicurativi prevista a seguito degli interventi in favore dei comuni siciliani coinvolti nella gestione dei flussi migratori.
Sono interessati alla sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in scadenza il 21 dicembre 2020 o scaduti negli anni 2018 e 2019, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nel comune di Lampedusa e Linosa.
Altresì, sono beneficiari della sospensione i soggetti assicuranti che svolgono attività economica nei medesimi comuni, con posizione assicurativa territoriale (PAT) alla data del 9 settembre 2020.
La sospensione dei versamenti opera per quelli in scadenza legale dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, effettuata nel limite del 40% dell’importo dovuto. Il pagamento del premio sospeso dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 21 dicembre 2020, ivi compresi i versamenti già sospesi dagli artt. 126 e 127 Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero per il 50% del quantum entro il 21 dicembre 2020 e la restante parte rateizzando l’importo fino a un massimo di 24 rate mensili. La rateizzazione non prevede l’applicazione di sanzioni e interessi.
L’Istituto rammenta che la riduzione del 40% dei premi assicurativi sospesi si applica nel limite del “de minimis”.
I soggetti interessati all’agevolazione dovranno inviare, a mezzo pec, il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritto, entro il 21 dicembre 2020.
Nel modello devono essere indicati:
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