Sospensione condizionale anche in caso di ricettazione se il reato presupposto è la truffa
Pubblicato il 15 settembre 2010
Ribaltata da parte della Corte di cassazione – sentenza n. 33575 del 14 settembre 2010 – la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso, nei confronti di un uomo condannato per ricettazione, l'applicazione della sospensione condizionale della pena.
I giudici di legittimità, rilevando come nel caso in esame il reato presupposto al riciclaggio fosse la truffa, reato sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, hanno sottolineato l'applicabilità nella specie del beneficio della sospensione.
“..il reato presupposto di truffa” – si legge nel testo della decisione - “prevede nel massimo una pena inferiore agli anni cinque, che ove riconosciuta sussistente in concreto, avrebbe consentito l'irrogazione di una pena per cui sarebbe stata possibile la concessione del beneficio della sospensione condizionale”.