La Cassazione, con sentenza 20212 del 21 agosto 2017, ribadisce la stretta sull’attività di antiriciclaggio. L’intermediario è obbligato alla segnalazione di operazione sospetta se c'è evidente squilibrio tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale, poiché la situazione è un indice di anomalia. Nel caso esaminato l'ingente importo delle operazioni finanziarie effettuate non trovavano oggettivo riscontro con l'attività di artigiano del correntista.
Di più, la segnalazione va fatta più volte in caso di continui flussi importanti: si è obbligati a rinnovare l'inoltro, anche se alla prima Sos è seguito il silenzio dell’Uic, se si rilevano nuove e più consistenti operazioni sospette.
La responsabilità è solidale tra il dipendente che non segnala e il datore di lavoro.
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