Sos ripetute per continui flussi importanti

Pubblicato il 22 agosto 2017

La Cassazione, con sentenza 20212 del 21 agosto 2017, ribadisce la stretta sull’attività di antiriciclaggio. L’intermediario è obbligato alla segnalazione di operazione sospetta se c'è evidente squilibrio tra le operazioni finanziarie effettuate dal correntista e la sua attività professionale, poiché la situazione è un indice di anomalia. Nel caso esaminato l'ingente importo delle operazioni finanziarie effettuate non trovavano oggettivo riscontro con l'attività di artigiano del correntista.

Di più, la segnalazione va fatta più volte in caso di continui flussi importanti: si è obbligati a rinnovare l'inoltro, anche se alla prima Sos è seguito il silenzio dell’Uic, se si rilevano nuove e più consistenti operazioni sospette.

La responsabilità è solidale tra il dipendente che non segnala e il datore di lavoro.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy