L’articolo 83, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori più esposti al rischio. In particolare, i fattori da tenere in considerazione sono : età, immunodepressione, una precedente infezione da Covid-19 e altre patologie che possono rendere il lavoratore particolarmente fragile nei confronti del virus. La sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia con una visita medica effettuata da un medico competente, nominato dal datore di lavoro per la durata del periodo d’emergenza derivante dalla crisi epidemiologica o, in’assenza di quest’ultimo, da un medico del lavoro dell’ INAIL.
La richiesta dall’1 luglio 2020 può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato attraverso il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” dagli utenti dotati di credenziali.
Le credenziali possono altresì essere ottenute tramite:
In caso di delega si potrà utilizzare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega” ritrovabile nell’area “Moduli e modelli” sezione “Prevenzione” del sito INAIL (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione/sorveglianza-sanitaria-eccezionale-mod.html)
Il medico, così selezionato, al termine della visita medica esprimerà un parere inerente esclusivamente la possibilità che il lavoratore riprenda l’attività lavorativa nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il contenimento del contagio. Il datore di lavoro riceverà una comunicazione relativa alla fattura esente iva che in attesa di una definizione da parte del Ministero competente sarà provvisoriamente di € 50,85.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".