Nell’edificazione di un soppalco, sarà necessario il permesso a costruire, quando il soppalco medesimo sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi del D.p.r. n. 380/2001 art. 3, con incremento delle superfici ed in prospettiva di un ulteriore carico urbanistico.
Si rientra invece nell’ambito degli interventi edilizi minori, per i quali il permesso a costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell’immobile. E ciò sicuramente avviene quando esso non sia suscettibile di utilizzo – come nel caso in esame – quale stanza di soggiorno.
Lo ha sancito il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di alcuni soggetti, avverso l’ordine di demolizione di alcune opere realizzate nell’immobile di loro proprietà – in assenza di permesso a costruire – consistenti nella realizzazione di un soppalco all’intermo di un’area più ampia.
Invero, secondo i giudici amministrativi, lo spazio realizzato con il soppalco in questione è un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna media tale da renderlo non assloutamente fruibile alle persone. Si tratta, in buona sostanza, di un ripostiglio.
Ciò che giustifica – a parere del Consiglio, con sentenza n. 985 pronunciata il 9 febbraio 2017 – l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata, non essendo in tal caso necessario alcun permesso a costruire.
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