Sono prove le dichiarazioni spontanee rese alla Gdf

Pubblicato il 02 giugno 2011 Le dichiarazioni spontanee fatte dall’imprenditore o da un dipendente durante un’ispezione effettuata in azienda dalla Guardia di Finanza possono essere utilizzate come prove della sua colpevolezza, anche se sono state rese in assenza dell’avvocato difensore. Di conseguenza, il sequestro preventivo per equivalente, che si fonda anche su queste dichiarazioni, è da considerarsi legittimo: infatti, tali dichiarazioni, che sono state rese spontaneamente da parte dell’indagato, possono essere utilizzate nella fase delle indagini preliminari e in materia di misure cautelari.

Questo è il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21855 del 1° giugno 2011. La pronuncia risulta particolarmente interessante, data la frequenza dei casi in cui durante le verifiche fiscali i verificatori si trovano in condizione di acquisire in atti le dichiarazioni dei contribuenti, senza la presenza dei loro avvocati.

Nel caso di specie, dunque, la giustificazione fornita da un imprenditore di Trani per discolparsi dall’accusa di dichiarazione infedele e scongiurare il sequestro preventivo dei suoi beni si è rilevata controproducente. Lo stesso aveva sostenuto che la somma evasa, prelevata dagli utili della società, era stata utilizzata, per sua stessa ammissione, per sostenere spese mediche necessarie e urgenti. Una rivelazione spontanea che, secondo i Supremi giudici, può essere legittimamente utilizzata sia nella fase delle indagini preliminari sia ai fini dell’applicazione delle misure cautelari.

Di diverso avviso era stato il tribunale del riesame che, accogliendo la richiesta del ricorrente, aveva disposto l’annullamento della confisca, giudicando non valido il “colloquio” con gli agenti in assenza del difensore. La Corte di Cassazione, invece, ritiene perfettamente utilizzabili le dichiarazioni rese sulla base di un orientamento ormai consolidato. Era, poi, onere del contribuente dimostrare che l’importo prelevato non fosse stato indicato nella dichiarazione presentata, perché irrilevante ai fini dichiarativi. Cosa che invece non era stato fatto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy