Somministrazione, rinnovo acausale fuori dal limite delle proroghe

Pubblicato il 09 novembre 2020

Rimane “neutro” il tetto massimo delle proroghe che le parti possono utilizzare, nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, utilizzando il meccanismo “acausale” disciplinato dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) e dalla successiva legge di conversione.

È quanto deciso in un accordo collettivo sottoscritto il 2 novembre 2020 tra le principali associazioni datoriali del settore delle agenzie per il lavoro (Assosomm e Assolavoro) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore (Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp).

Somministrazione, novità del “Decreto Agosto”

Come noto, a seguito del cd. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018), il legislatore ha ridotto le proroghe dei contratti a termine, e anche dei contratti somministrati, a quattro nell’ambito dei 36 mesi. Inoltre è stato introdotto l’obbligo della “causale” per i datori di lavoro che intrattengono rapporti di lavoro superiori a 24 mesi.

Tuttavia, a causa dell’emergenza epidemiologica, il “Decreto Agosto” consente – fino al 31 dicembre 2020 – la possibilità di non indicare la causale per una sola volta.

Nelle ultime settimane, però, è nato il dubbio se le proroghe acausali si calcolano ai fini del rispetto dei tetti massimi al numero di proroghe fissati dalla legge (quattro per i contratti a termine diretti) o dai contratti collettivi (sei oppure otto in alcuni casi particolari, per la somministrazione di lavoro).

Somministrazione, intesa collettiva sulle proroghe

Con l’intesa collettiva citata in premessa è stato stabilito che la proroga stipulata ai sensi del “Decreto Agosto” si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe.

La conseguenza di questo chiarimento è che un’azienda la quale prolunga il rapporto applicando la normativa speciale del D.L. n. 104/2020 non “consuma” una proroga ai fini del rispetto del tetto massimo, così come chi ha raggiunto il tetto massimo può comunque stipulare una nuova proroga.

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