In caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore.
Sempre con riferimento alla somministrazione il calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata nei dodici mesi precedenti, deve essere effettuato rispetto ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice secondo il criterio convenzionale di derivazione comunitaria dell’Unità di Lavoro Annuo – U.L.A.
Questo è quanto ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, con interpello n. 23 del 30 dicembre 2016.
Inoltre, laddove l’Agenzia del lavoro invii in missione (somministrazione) per almeno 12 mesi un dipendente che presenti condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, Legge n. 68/1999, lo stesso va computato, per il periodo di durata della missione, ai fini della copertura della quota d’obbligo.
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