Qualora la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di legge, si costituisce, con effetto dall'inizio della somministrazione, un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, il quale subentra nei rapporti così come costituiti e poi gestiti dal somministratore.
Ciò, sia per quel che riguarda la tipologia di lavoro, sia per quanto concerne gli atti di gestione del rapporto.
Ne discende, ciò posto, che a carico della società utilizzatrice sussistano tutti gli oneri relativi alla predisposizione delle cautele e alla adozione delle condotte imposte da norme tipizzate o suggerite dalla tecnica, consigliate dalla concreta realtà aziendale e della conoscenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
E’ infatti indubitabile che sia preciso dovere della parte datoriale predisporre e mantenere in efficienza quei mezzi di tutela, concretamente attuabili secondo la tecnologia disponibile, almeno potenzialmente idonei a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, in ossequio al principio dettato dall'articolo 2087 c.c.
La responsabilità datoriale, conseguente alla violazione di tale ultimo articolo ha, infatti, natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra, così, a far parte del sinallagma contrattuale.
Ha così concluso la Corte di cassazione con ordinanza n. 24408 del 9 settembre 2021.
Con la predetta decisione, gli Ermellini hanno cassato una decisione di merito che non aveva fatto corretta applicazione dei summenzionati principi in quanto, pur avendo acclarato l’irregolarità di un rapporto di somministrazione, aveva affermato che la responsabilità per la sicurezza interna non gravasse sulla società "utilizzatrice”.
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