Ai sensi dell’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, ogni dodici mesi i datori di lavoro che hanno impiegato lavoratori in somministrazione (i c.d. utilizzatori), anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisco o conferiscono mandato, devono comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Si rammenta che tale comunicazione riferita al 2016 va fatta entro il 31 gennaio 2017 pena l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 250 a euro 1.250.
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