Importante adempimento in vista per le aziende che, nel corso del 2019, hanno stipulato contratti con le agenzie di somministrazione. Infatti, il 31 gennaio 2020 è l’ultimo giorno utile per l’inoltro della comunicazione annuale obbligatoria sul monitoraggio dei lavoratori somministrati.
L’adempimento, in particolare, interessa i tutti i datori di lavoro i quali devono comunicare alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati lo scorso anno.
L’obbligo di comunicazione è previsto dall’art. 33, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, il quale dispone che: “Ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
La comunicazione annuale obbligatoria, che può essere inoltrata direttamente dall’azienda ovvero dalla associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, deve contenere:
Sul punto, si rammenta che non è necessario indicare il nome dei lavoratori somministrati.
Per l’invio l’interessato ha tre opzioni a disposizione:
Quanto agli aspetti sanzionatori, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 euro a 1.250 euro, così come previsto dall’art. 40, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice che può avvalersi di un proprio intermediario o consulente.
A tal proposito, va ricordato che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.
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