Con circolare agenziale n. 36 del 9 agosto 2005 ha chiarito che, nell'ipotesi in cui la sanatoria per omessi versamenti non risulti perfezionata dalle somme da iscrivere a ruolo o dalla comunicazione di irregolarità occorre scomputare le imposte o le ritenute versate per effetto della definizione agevolata. La sanzione prevista dall'articolo 13 del dlgs n. 471/97, pari al 30%, si applica sugli importi non versati derivanti dalla dichiarazione originaria, poiché il condono non è stato perfezionato.
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