Solo in farmacia i medicinali soggetti a prescrizione
Pubblicato il 06 dicembre 2013
La Corte di Giustizia, con
sentenza emessa il 5 dicembre 2013 con riferimento alle cause riunite da
C-159/12 a
C-161/12, si è pronunciata sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia nell'ambito di alcune controversie tra dei farmacisti abilitati, titolari di parafarmacie, e alcune Aziende Sanitarie Locali, in merito al divieto imposto alle parafarmacie medesime di vendere medicinali soggetti a prescrizione medica e che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), ma pagati interamente dall'acquirente.
Intervenendo sull'interpretazione dell'articolo 49 TFUE, i giudici europei hanno, in particolare, precisato che questa disposizione deve essere intesa nel senso che essa
“non osta” ad una normativa nazionale, come quella italiana, “che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all'ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall'acquirente”.
La normativa italiana secondo cui solo le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci di cosiddetta
“fascia C”, con obbligo di prescrizione medica ed anche se a carico dell'acquirente è, quindi, conforme al diritto dell'Unione europea, perseguendo
“l'obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale rientra nell'obiettivo più generale di tutela della salute pubblica”.