Solidarietà difensiva utilizzatore non per somministrati
Pubblicato il 22 gennaio 2016
Con la risposta all’interpello n. 3 del 20 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato che:
- in caso di crisi aziendale dell’impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, ivi compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art. 3 della Legge n. 92/2012 (oggi D.Lgs. n. 148/2015) e non già al trattamento integrativo di solidarietà difensiva fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice;
- non sussistono preclusioni in merito alla possibilità del lavoratore in solidarietà di effettuare prestazioni di lavoro autonomo o subordinato presso terzi durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà, tuttavia, in tali giornate lo stesso non avrà diritto al trattamento di integrazione salariale.