Una Srl società benefit di professionisti che esercita solo attività professionale di soggetti iscritti, tra l’altro, nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, può essere contraddistinta da una denominazione in cui manchi l’indicazione di STP o di società tra professionisti e può, comunque, essere iscritta come STP?
Questo il quesito di un Ordine territoriale dei dottori commercialisti che ha alimentato il Pronto ordini n. 140/2023 del Cndcec.
Il Consiglio nazionale ricorda che ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della Legge n. 183/2011, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
Il successivo D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della Legge n. 183/2011, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell’Albo, fa riferimento alla ragione sociale della società costituita e svolgente l’attività professionale con la forma di società di persone.
Di conseguenza, la STP, a seconda dei casi, è tenuta a indicare nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel Codice civile per il tipo societario effettivamente utilizzato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti.
Il Consiglio nazionale osserva che se la STP volesse connotarsi come società benefit, l’Ordine dovrà verificare che i requisiti che caratterizzano la STP come società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate, puntualmente individuati nell’art. 10 della legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell’atto costitutivo.
Infatti, la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica, quanto, piuttosto, individua la destinazione dell’attività alla finalità di beneficio comune.
Anche da un punto di vista operativo, la qualifica di società benefit è legata al perseguimento di “una o più finalità di beneficio comune” in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, beneficio identificato in “uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi” nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell’alveo dei propri stakeholder.
Nell’ottica della trasparenza dell’attività della società benefit, poi, si devono considerare le previsioni dedicate ai requisiti dell’atto costitutivo, che, nel caso oggetto di esame, saranno suscettibili di necessario coordinamento con quanto stabilito dall’art. 10, comma 4, legge n. 183/2011 in ordine ai contenuti dell’atto costituivo della STP.
NOTA BENE: La società può introdurre accanto alla denominazione sociale (o alla ragione sociale) le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.
Considerato tutto ciò, il Consiglio nazionale conclude che ai fini dell’iscrizione di una STP nella sezione speciale dell’Albo, la denominazione della società tra professionisti, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti o la sua sigla, ferma restando la possibilità di aggiungere l’indicazione di società benefit o l’abbreviazione SB per le evidenziate motivazioni di trasparenza.
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