Società partecipata Reati del pubblico ufficiale anche in capo al project manager

Pubblicato il 01 luglio 2017

La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 31676, depositata in data 29 giugno 2017, si sofferma su un aspetto alquanto delicato: quello del rapporto tra impresa pubblica e impresa privata, con specifico riferimento ad un contratto di appalto, per chiarire se il project manager di una società partecipata risponda dei reati propri del pubblico ufficiale e/o dell’incaricato di pubblico servizio.

Analizzando il ricorso presentato sull’impugnazione dell’ordinanza cautelare, da un gruppo di indagati in relazione all’inchiesta sui lavori ai terminal dell’aeroporto di Malpensa, la Quinta sezione penale ha sancito che ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto.

Per tali ragioni - secondo quanto sancito dalla sentenza n. 31676/2017 - anche il project manager di una società partecipata risponde dei reati propri del pubblico ufficiale e/o dell’incaricato di pubblico servizio, in quanto a determinare la sussistenza del reato proprio non è tanto la qualifica formale, ma anzi le funzioni espletate nel ruolo e, anche, quelle svolte all’interno della squadra incaricata di realizzare le opere previste dall’appalto.

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