Con la risposta ad interpello n. 10 del 17 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un’istanza sollevata da una società che chiedeva come poteva ripristinare il credito Iva maturato durante il periodo in cui la stessa non era considerata operativa.
L’Agenzia concorda con la soluzione proposta dal contribuente, ritenendo che il credito IVA tornato disponibile a seguito del riversamento, per il superamento del test di operatività, deve essere indicato nel rigo VL40 del Modello IVA, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi.
Il caso di specie analizzato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 10/2024 è quello di una società che con riferimento al triennio 2009-2011 è risultata non operativa per soli i periodi d'imposta 2009 e 2010 e non anche per il 2011, ricorrendo l'esimente di cui all’articolo 30 della Legge n. 724/1994.
Per la non operatività dell’anno 2009, la società era stata condannata alla restituzione dell’eccedenza IVA emersa dalla dichiarazione relativa allo stesso anno.
Condannata al pagamento della somma, la contribuente chiedeva la rateizzazione dell’importo della cartella esattoriale con cui doveva riversare il credito erroneamente ottenuto a rimborso.
La condizione di non operatività, però, si era ripetuta anche nel successivo anno 2010, ma non nel 2011.
Infatti, nel 2011 è venuta meno la condizione di non operatività e, di conseguenza, si è potuto applicare la causa di esclusione/disapplicazione della normativa dell'art. 30, Legge n. 724/1994 per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Pertanto, la società chiedeva di conoscere le modalità attraverso le quali poteva rigenerare il credito Iva che sta restituendo all’Erario con il pagamento rateale della cartella (72 rate mensili).
La società evidenzia come la condizione di non operatività si è manifestata per soli due anni del triennio 2009-2011. Da ciò, ne deriva che non si è verificata appieno la condizione prevista dalla norma di riferimento per far considerare pienamente “non operativa” la società, ricorrendo proprio una delle cause di "esclusione/disapplicazione della normativa dell'art. 30, legge n. 724/199".
Infatti, la società è risultata congrua e coerente "ai fini degli studi di settore (cod. 11), come si evince dalla dichiarazione Mod. Unico SP 2012".
NOTA BENE: In presenza di una o più cause di esclusione, in ogni caso e indipendentemente dal reddito conseguito, la società non potrà considerarsi non operativa, senza che il contribuente debba fornire alcuna prova contraria
L’Agenzia delle Entrate conferma nella risposta n. 10/2024 che il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato.
Di conseguenza, nel presupposto dell'effettivo ricorrere di una causa di esclusione e dell'effettiva esistenza del credito IVA in commento, circostanze non verificabili in sede di interpello, l’Agenzia ritiene che l'istante possa rigenerare il credito IVA oggetto di recupero, previo riversamento delle 72 rate mensili.
Le Entrate ricordano ulteriormente che nel rigo VL40 della dichiarazione Iva annuale è possibile indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel periodo di imposta siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero.
Pertanto, conclude la risposta ad interpello che limitatamente alle somme rateali effettivamente pagate ogni anno, l'istante può indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione Iva annuale, la quota di credito Iva così ''ripristinata'', che confluirà in tal modo nel quadro VX, dove sarà possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni fissate dall'articolo 30 del decreto Iva, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.
L'utilizzo del credito, in ogni caso, è subordinato alla preventiva esposizione nella dichiarazione annuale.
Ciò vale ancora di più nel caso di specie, dove il riversamento del credito non è effettuato tramite modello F24, ma utilizzando bollettini/moduli di pagamento o mediante addebito diretto su conto corrente, così come previsto per le somme da pagare all'Agenzia di Riscossione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".