In tema di responsabilità da reato degli enti, il commissario giudiziale non è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni della società ammessa al concordato preventivo, in quanto, ai sensi dell’art. 167 R.d. n. 267/1942, durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, pur sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Commissario che dunque non acquista alcuna titolarità di diritti sui beni in sequestro.
E’ il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 38877 del 4 agosto 2017, dichiarando inammissibile il ricorso presentato dal commissario giudiziale, avverso il sequestro preventivo disposto dal Gip e finalizzato alla confisca, nei confronti del rappresentante legale di una s.p.a. ed in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. 74/2000.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".