Società di capitali. L’ex amministratore non risponde dei debiti tributari

Pubblicato il 22 settembre 2021

I debiti fiscali della società di capitali non possono essere richiesti all’ex amministratore e liquidatore, dovendosi escludere una responsabilità diretta e solidale di questi nell'obbligazione tributaria della compagine.

Difatti, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza questa tipologia societaria implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti.

Tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario.

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 25530 del 21 settembre 2021, in accoglimento del motivo di ricorso avanzato dall’ex amministratore di una Srl in liquidazione, oppostosi alla decisione con cui la CTR lo aveva ritenuto direttamente responsabile per le imposte imputabili alla società.

Per il ricorrente, in particolare, mancavano i presupposti perché i debiti tributari della compagine potessero essere a lui richiesti.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno ricordato come la particolare ipotesi di responsabilità ex art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, sia una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, avente natura civilistica e non tributaria, che trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo, detta norma, nessuna successione o coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti.

Questo, nemmeno nel caso in cui la società sia cancellata dal Registro delle Imprese.

Secondo la Suprema corte, infatti, quello verso il liquidatore e l'amministratore è credito dell'amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma più che altro civilistico, che ha titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa.

Responsabilità, quest'ultima, che deve essere accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi del richiamato DPR, avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

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