Cooperativa svolge attività commerciale? Può fallire anche se Onlus

Pubblicato il 21 ottobre 2021

La società cooperativa sociale che svolge attività commerciale può fallire, anche se ha la qualifica di Onlus.

Il fallimento, infatti, è applicabile all'attività imprenditoriale svolta secondo criteri di economicità da una società cooperativa, a prescindere dal tipo di mutualità adottato e soprattutto a prescindere dalla eventuale sua qualifica di Onlus.

E’ l’autorità giudiziaria che accerta la natura commerciale dell'attività svolta dalla cooperativa, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello Sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza di sua attribuzione.

Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 29245 del 20 ottobre 2021, pronunciata in rigetto del ricorso di una cooperativa sociale che si era opposta alla propria dichiarazione di fallimento.

Onlus: regime con finalità meramente fiscali

La Suprema corte, in particolare, ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano ritenuto che il peculiare regime normativo delle cooperative sociali Onlus, avendo finalità meramente fiscali - con particolare riguardo alle agevolazioni ad esse spettanti - non potesse valere a fini civilistici come deroga all'art. 2545- terdecies c.c. per cui “le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento”.

Nelle conclusioni della decisione, gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto: “E' assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-terdecies cod. civ., 2082 cod. civ. e 1, L.fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545-terdecies cod. civ.)”.

A seguire, la Corte ha precisato che l'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta dalla società cooperativa è di competenza dell'autorità giudiziaria, e non hanno natura vincolante, al fine della sua assoggettabilità a fallimento, i pareri e gli atti adottati dal MISE nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza.

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