Società benefit Nuova disciplina

Pubblicato il 21 giugno 2016

La Stabilità 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina delle società benefit, ricomprendendo in tale fattispecie la società che persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, fornitori, ambiente, società, garantendo al contempo all'impresa una maggiore redditività.

Si chiamano società benefit dunque, proprio perchè queste uniscono allo scopo di lucro il fine di migliorare il contesto ambientale/sociale in cui operano.

Con la circolare n. 19 del 20 giugno 2016, Assonime ha illustrato gli elementi fondamentali della nuova disciplina di cui al comma 376, dell'articolo 1, della Legge 208/2015.

Società con duplice finalità

Innanzitutto è da notare che la nuova disciplina incide sul modello economico e imprenditoriale tipico delle società dal momento che attribuisce legittimità e certezza giuridica ad un nuovo modo di fare impresa e, allo stesso tempo, crea un nuovo tipo societario.

Al riguardo Assonime precisa che la società benefit può assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista nel nostro Codice civile, ma deve avere anche un quadro normativo ben delineato: la duplice finalità del profitto e del beneficio comune, infatti, deve essere declinata nell’oggetto sociale, nella governance e nell’enforcement.

La nuova normativa prevede che:

- le finalità di beneficio comune siano inserite nelle clausole statutarie dell'oggetto sociale;

- la società sia gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto;

- sia individuato, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune;

- sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell'impatto dell'attività.

Il mancato perseguimento in concreto delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del codice del consumo in tema di pratiche commerciali scorrette.

Nella circolare 19/2016 Assonime poi ricorda che, non trattandosi di un nuovo tipo societario, non è prevista alcuna deroga al regime ordinario e, quindi, la nuova disciplina si affianca e integra quella prevista dal codice o dalle leggi speciali per il tipo societario prescelto, anzi semmai esistono degli obblighi aggiuntivi.

Assonime, infine, avverte che non sono previsti incentivi fiscali o di altra natura per la costituzione della società benefit, con il vantaggio, semmai, di potere valutare costi e benefici di una scelta per la società benefit al netto di incentivi esterni, che potrebbero essere previsti in un secondo momento.

Nella circolare N. 19/2016 vengono affrontate le questioni più delicate concernenti, per esempio, gli obblighi e le responsabilità degli amministratori e i compiti e le funzioni dell’organo di controllo.

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