Società a base ristretta: motivazione per atto di accertamento all’ex socio

Pubblicato il 11 febbraio 2022

Fissato, dalla Corte di cassazione, un principio di diritto in materia di notifica di atto di accertamento per redditi non dichiarati al socio uscito dalla società a ristretta compagine sociale prima della notifica degli atti.

L’ordinanza n. 4239 depositata il 10 febbraio 2022 si fonda, relativamente alla notifica degli atti di accertamento, sul criterio per cui quando la motivazione fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato oppure riprodotto.

Società a base ristretta: presunzione di conoscenza da parte dei soci

Nel caso affrontato, un socio di società a base ristretta, nel momento in cui è stato notificato l’avviso di accertamento alla società per maggiori dividendi non dichiarati e distribuiti ai soci, era già uscito dalla compagine sociale; inoltre, l’avviso inviato a detto socio risultava privo della motivazione della rettifica.

Pertanto, il socio ricorreva in giudizio lamentando, oltre al fatto di aver esercitato il diritto di recesso prima della notifica degli atti alla società, che l’accertamento a lui diretto fosse privo degli atti di contestazione dell’illecito, contenendo un mero accenno alle voci di maggior reddito accertato in capo alla società.

E’ pur vero, rammenta la Corte suprema nell’ordinanza 4239/2022, che orientamento dei giudici, in sede di accertamento di maggior reddito nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è quello di ritenere che sia soddisfatto l’obbligo di motivazione ai soci anche mediante rinvio per relationem alla motivazione riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società. Infatti, la ristrettezza della compagine sociale fa presumere che il singolo possa facilmente accedere all’accertamento presupposto ed ai documenti giustificativi della notifica.

Il criterio è valido quando il socio recede?

Ora, tale assunto trova un limite nel fatto che il socio, pur ancora presente nell’anno a cui si riferisce l’accertamento di maggiori redditi distribuiti, sia poi receduto prima della notifica dell’avviso dell’illecito.

Dunque, non è corroborato da certezza il fatto che egli potesse, dopo essere uscito dalla compagine sociale, accedere alla documentazione in possesso della società.

In conclusione, la Corte di cassazione ritiene che lavviso di accertamento notificato al socio uscito dovesse contenere la documentazione inerente al motivo della rettifica operata dall’Ufficio o comunque l’indicazione dei contenuti essenziali.

L’accertamento al socio è quindi nullo in base al seguente principio di diritto: “in tema di accertamento nei confronti del socio a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy