Società estinta in corso di causa, ai soci la legittimazione ad impugnare la sentenza
Pubblicato il 18 febbraio 2015
A seguito della
cancellazione di una società, anche di persone, dal registro delle imprese e, quindi, della
immediata estinzione della stessa, consegue l'
automatico trasferimento della legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva,
in favore dei soci, i quali diventano parti dei giudizi in corso, ai sensi dell'articolo 110 del Codice di procedura civile,
ancorché gli stessi siano rimasti
estranei alle precedenti fasi dei giudizi medesimi.
Ne consegue che, ove l'
estinzione verificatasi
in pendenza del giudizio non sia stata fatta constatare processualmente nei modi di legge, l'eventuale
impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve,
a pena di inammissibilità, provenire
dai soci o essere indirizzata nei loro confronti.
La stabilizzazione processuale di un soggetto estinto, infatti, non può, comunque, eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento interruttivo è occorso.
E' quanto ricordato dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n.
2668 depositata il 11 febbraio 2015.
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittimata a proporre impugnazione contro una sentenza emessa a carico di una Snc estinta, la titolare di una ditta individuale derivante dalla trasformazione della Snc medesima.