Società di comodo. Gli eventi straordinari mettono al riparo dalle norme antielusive

Pubblicato il 20 luglio 2013 Con la sentenza n. 17676 del 19 luglio 2013, la Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e sancisce definitivamente una posizione a favore del contribuente, sostenendo che il Fisco non può contestare l’accusa di elusione fiscale né tantomeno negare il rimborso dell’Iva a una società di comodo non operativa, che versa in una situazione di difficoltà (crisi finanziaria, liquidazione o altre cause straordinarie).

A seguito di un silenzio-rifiuto da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di rimborso Iva presentata da una società, fondato sulla motivazione che questa non svolgeva attività commerciale ma possedeva solo immobili per cui doveva ritenersi una società di comodo ed essere considerata esclusa dal diritto di rimborso dell’imposta versata, la Cassazione mette un punto circa la corretta applicazione delle disposizioni antielusive.

I Supremi giudici spiegano, infatti, che proprio le norme antielusive di cui all’articolo 30, comma 1, della Legge n. 724/94 (successivamente modificato dalla legge n. 662/96), che vietano di rimborsare alle società non operative l’Iva versata in eccedenza, non si applicano “ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività”.

La Corte ha voluto sottolineare come, con tale assunto, il legislatore non si sia limitato a considerare solo le ipotesi di società poste in liquidazione, ma abbia voluto ricomprendere tutti i casi di carattere straordinario che possono interessare un’azienda e che ne limitano concretamente il normale funzionamento. In tali circostanze, infatti, trattandosi di situazioni del tutto imprevedibili, il diritto di rimborso dell’Iva non può essere negato, dal momento che le disposizioni antielusive sulle società di comodo non trovano applicazione.
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