Società di capitali non quotate, in consultazione le nuove norme di diritto contabile
Pubblicato il 15 aprile 2015
Gli Uffici del Dipartimento del Tesoro hanno messo in
pubblica consultazione, dal giorno 13 aprile e fino al 24 p.v.,
due schemi di decreti legislativi finalizzati ad
attuare la direttiva 2013/34/UE in materia di
informativa di bilancio per le società di capitali non soggette all’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Le nuove disposizioni si applicheranno dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2016 o nel corso dello stesso anno.
Il provvedimento, frutto di una proficua collaborazione con l’
OIC, ha il fine di aggiornare e rendere più moderno il regime dell’informativa contabile delle imprese, cercando di coniugare insieme due esigenze principali: da una parte, quella della
trasparenza per tutti quei soggetti che sono interessati alla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria delle società e, dall’altra, quella di evitare alle imprese di sopportare
oneri troppo gravosi, soprattutto da un punto di vista economico, per adempiere agli obblighi di bilancio.
A tale fine, dunque, la bozza di recepimento della direttiva n. 34/13 interviene direttamente su alcuni articoli del Codice civile relativi proprio alla redazione del bilancio.
Si tratta degli articoli 2423, 2423-bis e 2426 e proprio a seguito delle modifiche che verranno apportate subentreranno le seguenti novità:
- verrà introdotto il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, riferito a operazioni e contratti;
- lo schema di stato patrimoniale prevederà azioni proprie a riduzione del patrimonio netto; riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; derivati passivi iscritti tra i fondi;
- nello schema di conto economico verrà invece eliminata la parte straordinaria e verranno introdotte voci per rettifiche di valore di strumenti finanziari derivati;
- verrà inserito nel codice civile il nuovo articolo 2425-ter relativo al rendiconto finanziario;
- nella Nota integrativa verranno riportate anche le informazioni relative ad impegni, garanzie su passività potenziali, voci di ricavo/costo di entità eccezionali e rapporti finanziari con gli amministratori.
Novità per PMI e debutto delle micro-imprese
Altre novità riguarderanno direttamente i criteri di valutazione e il regime informativo riservato alle PMI.
Per le imprese di minori dimensioni, ossia quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, vengono previste delle particolari semplificazioni ed è delineato un regime informativo adeguato alle loro esigenze: esse infatti sono
esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e possono valutare titoli immobilizzati, crediti e debiti senza applicare il costo ammortizzato; nessuna eccezione è prevista invece per quanto riguarda le novità sui derivati.
Lo scopo di tali semplificazioni è quello di ridurre i costi amministrativi delle piccole imprese, preservando allo stesso tempo un livello minimo di trasparenza adeguata alle loro attività.
Nella bozza di provvedimento entrano, infine, anche disposizioni specifiche per le cosiddette “
micro-imprese”. Si tratta di quelle imprese che, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre limiti: totale attivo dello stato patrimoniale pari a 175 mila euro, ricavi a 350 mila euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiori a 5 unità.
Per esse la bozza in consultazione prevede un
bilancio senza Rendiconto finanziario e senza Nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con amministratori e sindaci (quasi mai presenti).