Società cancellata, responsabilità di soci e liquidatori solo per debiti tributari certi
Pubblicato il 27 aprile 2015
Le
responsabilità di cui all'articolo
36 del DPR n. 602/1973 dei
liquidatori e dei
soci dell'ente estinto per i
tributi di quest'ultimo
non assolti con i proventi della liquidazione, possono essere accertate nei loro confronti, ex articolo 60 del DPR n. 600/1973,
solo dopo che dette
imposte “
possano essere poste in riscossione” ovvero che
siano state accertate in capo alla società.
Giacché, comunque, con la
cancellazione della società cessa di esistere il soggetto giuridico, l'articolo 36 citato opera solo rispetto a quelle
obbligazioni tributarie che al momento della cancellazione della società siano state
accertate in via definitiva.
E sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha altresì specificato che l'
azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui egli abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento dei debiti tributari, è un'azione esercitabile alla
duplice condizione che i
ruoli in cui siano stati iscritti i tributi della società
possano essere posti in riscossione e che sia acquisita
legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.
E' quanto precisato dai giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino nel testo della
sentenza n. 570/7/15 depositata il 15 aprile 2015.