Società agricole: l'opzione per il reddito agrario è strutturale dal 2014

Pubblicato il 31 dicembre 2013 La legge di stabilità - Legge 147 del 27 dicembre 2013, GU n. 302 del 2013 - al comma 36 dell'articolo 1 conferma l'opzione per il reddito agrario per le società agricole (ex articolo 2, del Dlgs 99/2004).

Nello specifico, viene abrogata la norma recata dall'articolo 1, comma 513 della legge 228/2012, che aveva abolito la facoltà di opzione per la determinazione del reddito su base catastale per le società citate, con effetto dal 1 gennaio 2013. L’agenzia delle Entrate aveva trattato il tema con la circolare 12/2013. Alle società già in attività nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 1° dicembre 2013 era stato consentito di proseguire applicando la determinazione catastale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. Dunque, di fatto, sarebbero rientrate nel regime del bilancio dal 2015.

Pertanto, solo le società agricole che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2013, dovranno determinare il reddito in base al bilancio per il primo esercizio, per poi esercitare l'opzione per il reddito agrario dal periodo di imposta successivo, dal 1° gennaio 2014.

Ripristinato anche il comma 1094 della legge 296/2006, abrogato dalla legge di Stabilità 2013, che equipara agli imprenditori agricoli le società di persone ed Srl che provvedono alle attività di trasformazione e vendita dei prodotti ceduti dai soci (ossia che hanno la medesima funzione delle società cooperative).
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