Parte soccombente deve pagare alla controparte anche l’Iva sul compenso del difensore di quest’ultima. Questo, anche se il vincitore abbia, poi, la possibilità di portare in detrazione questa somma.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4674 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato accolto il ricorso incidentale promosso da un condominio, parte vittoriosa in una causa promossa ai fini dell’annullamento di una delibera condominiale.
Il condominio, in particolare, aveva lamentato che nella sentenza impugnata fosse stato escluso il rimborso Iva dalle spese processuali liquidate dalla Corte d’appello in suo favore, in quanto ritenuto “soggetto Iva”.
Tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore – si legge nel testo della pronuncia - rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di Iva.
Tale imposta costituisce, infatti, una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio.
E non incide, in tale contesto, l’eventualità che il vincitore, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’Iva dovuta al proprio legale, in quanto si tratta di una questione rilevante solo in sede di esecuzione.
Questo poiché la condanna al pagamento dell’Iva, in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari, deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva.
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