La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento al tema del trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per finalità promozionali e commerciali mediante messaggi di testo (Sms) su utenze telefoniche mobili.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la regola di cui all’articolo 23, comma 3, del Decreto legislativo n. 196/03, ai sensi della quale il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l’altro, se è documentato per iscritto, attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione - come stabilito per il trattamento dei dati sensibili - ma al contenuto dell’onere della prova che grava sul titolare dei dati personali.
Conseguentemente, quest'ultimo è tenuto a dare documentazione per iscritto dell’assenso, anche orale, esplicitato dall’utente, al trattamento dei medesimi suoi dati per scopi pubblicitari e promozionali aggiuntivi rispetto al fornito servizio di telefonia mobile.
In tale contesto, la documentazione per iscritto può essere integrata anche da riproduzioni meccaniche o informatiche effettuate dal titolare del trattamento, salva l’eventuale, successiva verifica dell’idoneità, adeguatezza e sufficienza del contenuto dell’acquisita annotazione.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 9982 del 16 maggio 2016.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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