Smart working. Nessuna nuova proroga per i cd. lavoratori super fragili, vale a dire i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti da specifiche patologie super invalidanti. Non è infatti passato l'emendamento ponte al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. n. 926) che prevedeva la proroga del regime emergenziale dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, in attesa del decreto milleproroghe.
Prorogato invece al 31 marzo 2024 il diritto allo smart working per i lavoratori con figli minori di anni 14 e per i lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid del settore privato.
Le novità sono contentute nella legge di conversione (legge 15 dicembre 2023, n. 191) del decreto anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Analizziamo il quadro regolatorio alla luce delle ultime novità previste anche per il settore pubblico..
Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, contiene disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali e, per quanto qui di interesse, la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 dello smart working per i lavoratori super fragili (articolo 8).
Tra i numerosi emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto proroghe fiscali, vi era anche la proposta di proroga al 30 giugno 2024 del termine di riconoscimento del diritto allo smart working per i genitori con figli under 14.
L’emendamento, che aveva superato il vaglio di legittimità, non è però stato successivamente approvato dalla Commissione.
Bocciato anche l'emendamento al disegno di legge di bilancio 2024 che ne prevedeva la proroga al 31 gennaio 2024.
Sembrano pertanto tramontare definitivamente le speranze per la proroga del regime emergenziale dello smart working per i lavoratori super fragili, per i quali resta pertanto confermata la deadline del 31 dicembre 2023..
Al disegno di legge di conversione del decreto anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), assegnato alla Commissione Bilancio del Senato, sono stati presentati diversi emendamenti che mirano ad estendere ulteriormente l'arco temporale di applicazione del regime emergenziale dello smart working.
Più nel dettaglio, gli emendamenti inizialmente presentati proponevano la proroga al 30 giugno 2024 per lo smart working dei genitori con figli under 14, dei lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid (articolo 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52) e dei lavoratori super fragili (articolo 1, comma 306, legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Successivamente, le forze parlamentari di opposizione hanno presentato un emendamento alternativo prevedendo, per i lavoratori con figli under 14 e per i lavoratori fragili maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, una mini proroga al 31 marzo 2024.
Quest'ultimo emendamento è stato approvato nella seduta del 30 novembre 2023.
La proroga al 31 marzo 2024 è stata ufficializzata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto anticipi (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).
Attualmente ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato (la tutela di origine emergenziale non è infatti estesa ai lavoratori del settore pubblico) con almeno un figlio minore di 14 anni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2023, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
La proroga al 31 dicembre 2023 è stata disposta dal decreto lavoro (articolo 42, comma 3-bis, sul termine di cui dall'articolo 10, comma 2, decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, punto 2 dell'allegato B)
Il diritto, esercitabile anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro, è tuttavia subordinato dal legislatore a due condizioni:
1) che il lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione svolta dal dipendente;
2) che, nel nucleo familiare, l’altro genitore non benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavori.
Per effetto del decreto anticipi, il diritto in oggetto è prorogato al 31 marzo 2024.
Stando al tenore letterale delle disposizioni di proroga contenute nel decreto anticipi, slitterebbe dal 31 dicembre 2023 (termine da ultimo disposto dall'articolo 42, comma 3-bis decreto lavoro di proroga del termine di cui dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, disposizione punto 2, allegato B) al 31 marzo 2024 anche il riconoscimento del diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working per i lavoratori fragili.
Ma tale proroga sembrerebbe esclusa dagli atti parlamentari al ddl di conversione del decreto anticipi.
Si ricorda che rientrano in questa categoria i lavoratori del settore privato maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid, in funzione dell'età, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche, o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità.
Per questi lavoratori il regime emergenziale prevede che il diritto allo smart working sia esercitabile anche in assenza degli accordi individuali con il datore di lavoro subordinatamente:
1) alla compatibilità del lavoro agile con le caratteristiche della prestazione svolta dal dipendente;
2) alla valutazione del medico competente.
Lo stesso decreto anticipi proroga al 31 marzo 2024 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
Resta invece confermata al 31 dicembre 2023 la scadenza del regime emergenziale per lo smart working dei cd. lavoratori super fragili.
Fino al 2023 tali lavoratori hanno il diritto (assoluto) a lavorare in smart working i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie super invalidanti individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 e certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.
Tale diritto va riconosciuto anche se la mansione svolta non è compatibile con le modalità di lavoro agile, con obbligo per il datore di lavoro di adibizione del lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, a parità di retribuzione.
Da ultimo è il caso di ricordare la norma strutturale di cui al decreto conciliazione vita-lavoro (articolo 4, decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105) che riconosce il diritto alla priorità per le richieste di lavoro in modalità agile da parte di genitori, del settore pubblico e privato, con figli under 12 o con figli disabili gravi senza limiti di età (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Tale diritto (esteso a lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o caregivers ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) è esigibile in via individuale dal lavoratore.
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