A decorrere dal 1° aprile 2024 tornano ad applicarsi, per tutti i lavoratori, le regole ordinarie di accesso al lavoro agile.
Dopo svariate proroghe dei termini di applicazione delle modalità semplificate, disposte in deroga al regime ordinario, dal 1° aprile 2024, l’attivazione dello smart working può avvenire esclusivamente previo accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, secondo le disposizioni di cui agli artt. 18 e ss. della legge n. 81/2017.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a trasmettere apposita comunicazione tramite l’apposito applicativo sul portale istituzionale servizi.lavoro.gov.it, da effettuarsi entro il termine di 5 giorni successivi all’inizio della prestazione.
Dal 1° aprile 2024, cessa la possibilità di inviare la comunicazione ministeriale in via semplificata, come era previsto, fino al 31 marzo 2024, in caso di ricorso a prestazioni agili da parte di lavoratri genitori di figli under 14 e di soggetti fragili che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, risultano maggiormente esposti al rischio da contagio da Covid-19.
L’eventuale inadempimento è rilevabile in via amministrativa da parte dell’INL e comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Come elaborare l'accordo individuale da stipulare con il lavoratore?
Tutte le istruzioni da seguire e il fac-simile da utilizzare nell'approfondimento che segue.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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