Sistema di videosorveglianza equiparabile a sistema informatico
Pubblicato il 15 marzo 2012
In base alla Convenzione di Budapest, per sistema informatico si intende
“qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati”.
Così, un sistema di videosorveglianza come quello di un Ufficio giudiziario – nella specie quello della Procura di Bassano del Grappa – formato da un complesso di apparecchiature composto “
non solo di alcune videocamere, alcune delle quali registrano immagini, trasformandole in dati che memorizzano e trasmettono ad altra componente del sistema, secondo un programma informatico, attribuendo anche alle immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fototogrammi”, ma anche
“di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi" è da considerare equiparabile ad un sistema informatico nell’accezione sopra riportata.
Ne consegue che - spiegano i giudici di Cassazione nel testo della sentenza n.
9870 del 14 marzo 2012 - chi mette fuori uso il sistema di videosorveglianza risponde del reato di danneggiamento di sistema informatico.