La richiesta di voltura del titolo autorizzativo, ai fini della prova dell’avvio della procedura autorizzativa, non costituisce elemento per il riconoscimento del Sismabonus; l’agevolazione è negata anche quando la procedura autorizzativa è iniziata prima della data del 1° gennaio 2017 ed è poi stata integrata.
Le due questioni sono sono state oggetto di chiarimento nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate nn. 31 e 36 dell’11 gennaio 2021 riguardanti la fruizione delle detrazioni Sismabonus.
Va menzionato che la legge di Bilancio 2021, in materia di Sismabonus, ha alleggerito il vincolo costituito dalla data di avvio delle procedure autorizzatorie: il comma 68 della L. n. 178/2020 ammette tra le condizioni di accesso alla detrazione, in alternativa all’avvio della procedura autorizzativa, il rilascio del titolo edilizio, attraverso il quale è possibile individuare con esattezza la data al fine di verificare se si ricade nel perimetro agevolativo o meno.
La versione in vigore ad oggi dell'articolo 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, prevede che per i lavori di riduzione del rischio sismico l’accesso al Sismabonus (compresi quelli realizzati dalle imprese costruttrici che poi vendono le unità immobiliari) dipende anche dalla data di inizio della procedura autorizzatoria.
Infatti, l'agevolazione spetta per gli interventi le cui procedure di autorizzazione risultino avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
Si chiedono chiarimenti per il caso in cui il permesso di costruire è stato originariamente richiesto prima del 1° gennaio 2017 ma, dopo tale data, è stata richiesta la voltura a favore del nuovo proprietario ed il permesso è stato poi concesso a quest’ultimo.
Con risposta n. 31/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ritiene che i richiedenti non possano beneficiare del bonus in questione in quanto la voltura del titolo autorizzativo non rappresenta l'avvio di una nuova procedura, bensì un mero subentro.
Inoltre, non risulta alcun atto dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio.
Il discorso non muta quando la procedura autorizzativa è iniziata prima del 1° gennaio 2017 ed è stata poi integrata presentando una SCIA in variante in corso d’opera poiché solo successivamente l’edificio è risultato essere agevolabile per gli interventi antisismici.
Anche qui la risposta n. 36/E/2021 delle Entrate afferma essere inibito l’utilizzo del Sismabonus in quanto non è stata rispettata la data del 1° gennaio 2017 come avvio delle procedure autorizzatorie.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".