L’Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti sulla detrazione c.d. "sisma bonus", che spetta agli acquirenti di case antisismiche.
In particolar modo, analizza il caso in cui l’asseverazione del tecnico attestante la classe di rischio sismico delle abitazioni frutto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione non sia stata depositata come allegato al permesso di costruire.
L’istante, una società con due cantieri per la demolizione e ricostruzione di edifici in zone classificate a rischio sismico 3, dichiara di non aver depositato, come allegato ai piani di costruzione, l’asseverazione del tecnico abilitato, in quanto tale obbligo è entrato in vigore il 1° maggio 2019, quindi successivamente alla data nella quale è stata presentata l'istanza per il rilascio del permesso a costruire.
Essendo in possesso delle asseverazioni delle classi di rischio sismico per le costruzioni oggetto di interpello, la società chiede di sapere se la suddetta asseverazione tecnica, anche se non depositata come allegato, possa consentire ai futuri acquirenti delle nuove unità immobiliari di beneficiare della detrazione fiscale "sisma bonus".
Nella risposta ad interpello n. 422 del 1° ottobre 2020, l’Agenzia specifica che a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 8 del Dl n. 34/2019 alla norma istitutiva del sismabonus (Dl n. 63/2013), la detrazione per le unità immobiliari vendute da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all'adozione di misure antisismiche spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l'asseverazione non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Di conseguenza, anche la possibilità di cessione del credito, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, anche se la suddetta asseverazione tecnica non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo; la stessa deve però essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.
Con altro interpello – risposta n. 423/2020 sempre del 1° ottobre – l’Agenzia ribadisce che i benefici fiscali di cui al comma 1-septies) dell'articolo 16 del Dl n. 63/2013, come modificato dall'articolo 8 del Dl n. 34/2019, nel caso di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1° gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – sono estesi agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3.
Anche in questa seconda fattispecie, il Fisco ritiene che gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire della agevolazione fiscale anche se l’asseverazione tecnica è stata presentata tardivamente, considerato che, secondo quanto dichiarato dallo stesso istante, le “procedure autorizzatorie” per l’intervento di demolizione e ricostruzione sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative).
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