Sismabonus acquisti: ammesso anche l'utilizzatore del leasing

Pubblicato il 21 aprile 2022

Una società fa presente di aver acquistato, mediante un'operazione di leasing finanziario, dall'impresa un'unità immobiliare ad uso commerciale in un centro commerciale, ricostruito in sostituzione di un preesistente edificio in una zona sismica, con un miglioramento sismico di 2 classi.

Viene precisato che il soggetto che “giuridicamente” acquisisce la proprietà immobiliare è la società di leasing mentre l'utilizzatrice è la società istante che diventerà proprietaria solo al termine del contratto pagando il riscatto contrattualmente predeterminato.

In merito alla detta situazione, si chiede se, ai fini della fruizione del sismabonus acquisti - art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 - con il termine “acquirente” si intendono coloro che divengono titolari del diritto di proprietà, o è possibile riferirsi a coloro che ottengono dal venditore un diritto reale, o ancora, l'acquirente va identificato con il soggetto che acquisisce l'immobile indipendentemente dalla forma tecnico-giuridica o finanziaria usata.

Beneficiari dell’agevolazione in parola, specifica, l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 202 del 20 aprile 2022, sono gli acquirenti delle unità immobiliari, sulle quali sono stati effettuati interventi edilizi diretti alla ricostruzione antisismica da parte di imprese di costruzione che devono, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, provvedere alla successiva alienazione dell'immobile.

L’Agenzia osserva che nel contratto di leasing è previsto che la società di leasing acquisti gli immobili oggetto degli interventi agevolabili al solo scopo di concederli in locazione finanziaria alla società interpellante, su cui ricadono tutti gli oneri di qualunque natura derivanti dalla distruzione o dalla perdita dei beni oggetto del contratto per qualsiasi ragione.

Lo schema contrattuale presentato, dunque, consente una piena equiparazione con l’acquisto in proprietà: è possibile individuare l’effettivo “acquirente” dell’immobile anche nell’utilizzatore del bene concesso in leasing.

Resta fermo che gli interventi edilizi devono essere stati eseguiti da un'impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare e che si stipuli l'atto avente ad oggetto il leasing finanziario entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

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