È possibile fruire del “sismabonus acquisti” anche nel caso in cui l’asseverazione sia presentata dall’impresa successivamente alla richiesta del titolo abilitativo, ma entro la data di stipula del rogito.
Il chiarimento è giunto dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 196 del 30 giugno 2020.
Il cd. “sismabonus acquisti”, introdotto dal D.L. n. 63/2013 e modificato, da ultimo, dal D.L. n. 34/2019, consente l’applicazione di una detrazione - spettante agli acquirenti delle singole unità immobiliari - pari:
Il requisito di accesso è l'acquisto di case antisismiche realizzate nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, provvedono alla vendita dell’immobile.
La detrazione è riferita alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e va applicata al prezzo riportato nell’atto di compravendita; ma la cifra su cui applicare la detrazione non può superare i 96.000 euro per unità immobiliare. Il beneficio fiscale, si ricorda, va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
L'ottenimento dei menzionati benefici fiscali spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione di cui all'art. 3 del D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.
Tuttavia, la richiamata asseverazione deve essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito.
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